Viaggiare all’estero: La nostra privacy è in pericolo?

Privacy e viaggi

Prendere un aereo per i nostri viaggi per lavoro o turismo è ormai diventato più facile che prendere un autobus e gli spostamenti dei vacanzieri nel mondo sono aumentati a dismisura, facendoci diventare sempre di più cittadini universali. Questo fenomeno è alimentato dalla sete di conoscenza delle persone, dall’aumento del benessere nel mondo, dall’esigenza delle agenzie di viaggio di aumentare e variare il portafoglio delle mete raggiungibili, accompagnata da quella delle compagnie aeree che agiscono sul mercato degli spostamenti low-cost sempre più aperto e competitivo.

Ma la digitalizzazione delle informazioni sensibili dei viaggiatori rende appetibili le banche dati dove sono custodite e che sono i forzieri da rapinare del nuovo millennio.

 

La tutela della privacy nei viaggi aerei e la gestione dei dati sensibili dei passeggeri per la prevenzione al terrorismo

Infatti, quello che forse non sai quando viaggi in aereo, in treno, prenoti un hotel oppure noleggi un’auto è che i tuoi dati sono raccolti in un codice di prenotazione chiamato PNR. Trovi il PNR come codice di prenotazione passeggero sui biglietti aerei e in forma crittografata contiene tutti i tuoi dati sensibili che sono caricati su sistemi informatici che sono degli immensi data-base.

 

Protezione dati personali

Per questo motivo lo Studio legale internazionale www.damianiandamiani.com/it e i suoi legali esperti di data protection e protezione dei dati personali, tutela della privacy e tutela della proprietà industriale hanno diffuso un’informazione utile per tutti coloro che si mettono in viaggio o si imbarcano frequentemente su un volo internazionale al di fuori dell’Unione Europea. Infatti, il codice PNR contiene i dati sensibili di ogni passeggero come:

  • numero del passaporto;
  • paese di rilascio del passaporto;
  • data di scadenza del passaporto;
  • nome e cognome;
  • genere;
  • data e luogo di nascita;
  • nazionalità;
  • Passenger Name Record code locator;
  • data di prenotazione del volo;
  • altri nomi sul Passenger Name Record (PNR);
  • indirizzo;
  • modalità di pagamento;
  • indirizzo di fatturazione;
  • numero di telefono;
  • itinerario completo;
  • informazioni frequent flyer;
  • agenzia di viaggi;
  • agente di viaggio;
  • condivisione dei dati del codice PNR;
  • status di viaggio del passeggero;
  • indirizzo email;
  • numero del biglietto;
  • numero di posto;
  • data di emissione del biglietto;
  • bagaglio;
  • richieste di servizio particolari, quali le preferenze dei pasti;
  • cronistoria delle modifiche del PNR;
  • numero di viaggiatori nel PNR;
  • biglietti di sola andata.

Per ragioni di sicurezza questi dati sono indiscriminatamente accessibili alle autorità di sicurezza degli Stati che si vuole raggiungere per turismo o per lavoro, che li usano per la prevenzione di reati gravi quali:

  • terrorismo;
  • tratta degli schiavi;
  • pedopornografia;
  • traffico d’armi, munizioni ed esplosivi.

L’elaborazione statistica dei PNR per i modelli di comportamento a rischio dei passeggeri. Il blocco dell’accordo con il Canada

Il problema della protezione dei dati si fa sempre più delicato perché deve coniugarsi anche con il diritto alla riservatezza dei viaggiatori. Infatti, per esempio, la Corte di Giustizia Europea ha bocciato l’accordo con il Canada per lo scambio delle informazioni contenute nel codice di viaggio dei biglietti aerei, perché lo ha ritenuto in contrasto con alcuni principi garantiti dalla carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Secondo l’Alta Corte non appare giustificato il trasferimento indiscriminato dei dati sensibili dei passeggeri, specie perché non è stato possibile individuare norme canadesi in grado prevenire possibili abusi derivati dal trattamento dei dati sensibili.

A giudizio della Corte il fine della norma è di istituire una forma di sorveglianza generalizzata per individuare terroristi e criminali sulla base della sola analisi algoritmica, ma senza alcuna garanzia a tutela della privacy dei dati e dell’identità personale.

In pratica, avvertono dallo Studio Legale Damiani, i comportamenti dei passeggeri che si sono rivelai “criminali” o peggio “terroristi”, sono elaborati sulla base di calcoli statistici in modelli di comportamento tratti dai dati delle loro schede PNR. Questo modelli sono poi confrontati indiscriminatamente con tutte le schede PNR di tutti i passeggeri. Quando il computer rileva delle corrispondenze con i modelli algoritmici, la scheda PNR viene segnalata alle autorità e il passeggero sottoposto ai controlli previsti dai protocolli di sicurezza.

È facile, quindi, che un modello di comportamento si adatti ad uno di una qualunque scheda PNR e che il titolare sia, di conseguenza, sospettato di adottare un comportamento etichettato come criminale anche senza esserlo.

Infatti, l’Alta Corte Europea ha messo in evidenza i seguenti punti critici riguardo all’Accordo con il Canada:

  • La trasmissione indiscriminata dei dati PNR di tutti i passeggeri, anche senza alcun sospetto o collegamento con indagini in corso;
  • Il livello elevato di sorveglianza non mirata e generalizzata sui passeggeri;
  • L’insufficienza dei diritti di informazione ai viaggiatori, sull’utilizzo dei dati PNR da parte delle autorità straniere;
  • L’assenza della correlazione tra il cosiddetto “data retention”, cioè il periodo di conservazione dei dati, con quello della permanenza del viaggiatore nello Stato estero;
  • L’accesso dell’autorità estera ai dati PNR giustificato con richiesta motivata dalle autorità competenti.
  • La prevenzione dei reati di terrorismo e il controllo sui passeggeri in viaggio per il mondo sono pratiche naturalmente condivise dalla maggior parte di coloro che si muovono nel mondo per turismo o per lavoro. Ma l’eccesso di prevenzione si può facilmente trasformare in una pratica per ottenere Big-data ritenuti illegalmente o che servono per esercitare forme di controllo coercitive e indiscriminate.

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